Istruzione  parentale

Negli ultimi anni, si è parlato spesso di istruzione parentale; ma cos’è esattamente e quali sono le norme che disciplinano la materia non è chiaro a tutti.

La facoltà attribuita ai genitori di decidere liberamente la modalità di istruzione più idonea per i propri figli è regolamentata a livello legislativo da una serie di norme che definiscono gli obblighi e i requisiti per poter intraprendere un percorso educativo/formativo alternativo alla tradizionale scuola.

A causa della scarsa informazione, l’argomento è poco conosciuto per cui desta parecchi dubbi.

Istruzione parentale: cos’è e come funziona in Italia

Prima di entrare nel merito della forma di istruzione chiamata ‘educazione parentale’ e di spiegarti cos’è bisogna conoscere il contenuto dell’articolo n. 30 della Costituzione, il quale recita:

“è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge prevede a che siano assolti i propri compiti.”

È piuttosto chiara la centralità del genitore nel processo di istruzione dei propri figli, e quindi le relative responsabilità in merito.

Fatte le dovute premesse entriamo nel cuore del nostro post per cercare di capire cos’è l’educazione parentale e come funziona.

Istruzione parentale o educazione parentale sono espressioni che indicano la scelta della famiglia di provvedere autonomamente all’educazione dei figli.

Si tratta di un percorso di istruzione autogestito a livello familiare; una forma di apprendimento privato che si concretizza al di fuori del tradizionale sistema scolastico statale o ad esso equiparabile.

I genitori che scelgono l’Istruzione parentale provvedono in maniera autonoma all’istruzione della propria prole, assumendosi gli oneri e le responsabilità derivanti dall’organizzazione e dalla gestione del percorso educativo.

A seconda dei casi l’istruzione parentale può essere gestita attraverso un approccio totalmente familiare, per cui i genitori si occupano in prima persona dell’istruzione, oppure attraverso il supporto di scuole, Docenti o associazioni private.

In tutti i casi i genitori sono tenuti a rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina alla propria residenza una dichiarazione che attesti il possesso delle capacità, tecniche ed economiche, necessarie per provvedere all’istruzione dei propri figli.

La validità di tale dichiarazione è annuale per cui è soggetta a rinnovo, il quale ha come fine la conferma ‘preventiva’ dell’intenzione di continuare ad avvalersi della modalità formativa privata.

Il dirigente scolastico, dal canto suo, è tenuto a verificare la fondatezza della dichiarazione e a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico.

Un’ulteriore attività di controllo viene svolta dal sindaco del comune di residenza, il quale interviene laddove il dirigente segnali inadempimenti o irregolarità relativi agli esami.

Per poter ottenere l’idoneità necessaria per passare alla classe successiva è previsto un esame, da sostenere presso una scuola statale o paritaria in qualità di candidati esterni.

La prova è essenziale per verificare che il processo formativo risulti conforme a quanto previsto dalla normativa.

La normativa sull’insegnamento parentale

Oltre all’articolo 30 della Costituzione, citato nel corso dei precedenti paragrafi, esistono numerosi altri riferimenti normativi, di cui riportiamo i più importanti.


Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 – art. 111 comma 2 (Testo Unico sull’Istruzione)

”I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”

In altre parole, il decreto rimanda ai genitori che scelgono l’istruzione parentale l’obbligo di dimostrare le capacità di provvedere all’istruzione dei figli sia da un punto di vista tecnico che economico, fornendo alle autorità competenti comunicazione periodica di tale capacità.


Decreto Legislativo n. 76 del 25 aprile 2005 – art. 1 comma 4

“Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendono provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli.”

In pratica il Decreto riprende quanto espresso dal D.L. del 1994 precedentemente riportato.


Decreto Ministeriale n. 489 del 13 dicembre 2001 – art. 2 comma 1

“Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

  1. il sindaco o un suo delegato ove hanno la residenza i giovani che, in virtù delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;
  2. i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non sarà realizzato, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l’obbligo di istruzione.”

In sintesi, il Sindaco e il Dirigente Scolastico sono identificate dalla legge come le autorità preposte al controllo dell’adempimento dell’obbligo scolastico da parte delle famiglie


Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

“L’istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età.”

La legge in questione fissa l’obbligo di istruzione, i termini e gli obiettivi.


Dichiarazione universale dei diritti umani – art. 26

Adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948, l’articolo recita:

“I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”.


Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – art. 14

Un ulteriore riferimento all’istruzione familiare, l’articolo 14 recita:

“Così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”.

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